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Glossario strumenti e servizi finanziari > Protesto

Protesto

Nell'ordinamento italiano il protesto è un atto giuridico, in forma scritta, con il quale un pubblico ufficiale accerta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. In quanto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il protesto è atto pubblico. La disciplina fondamentale del protesto è contenuta negli artt. 51-73 del R.D. 1669/1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del R.D. 1736/1933 per l'assegno. Il creditore consegna il titolo all'ufficiale levatore, che si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento o l'accettazione; a fronte del rifiuto, l'ufficiale procede alla redazione del protesto, rendendo in questo modo esecutivo il titolo. Nella pratica, per svolgere dette operazioni - esclusa, comunque, la redazione dell'atto - l'ufficiale giudiziario e il notaio sono autorizzati a servirsi di ausiliari (i cosiddetti presentatori), in possesso di determinati requisiti, nominati su loro designazione dal presidente della corte di appello, così come il segretario comunale può servirsi del messo comunale.

 

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